Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di dati relativi a incidenti informatici)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, comma 1, dopo la lettera n-bis) è inserita la seguente:
«n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute dai soggetti che a ciò siano tenuti in osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. A tali adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente».