Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge, 21 settembre 2019 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le segnalazioni di cui al comma 1 riguardano unicamente reti, sistemi informativi e servizi informatici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, 21 settembre 2019 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.