Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: a valere sulle risorse economiche all'occorrenza messe a disposizione dalla medesima Agenzia
Conseguentemente:
al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'attuazione del comma 1 il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
all'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, della presente legge, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.