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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.6. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
2.6.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: a valere sulle risorse economiche all'occorrenza messe a disposizione dalla medesima Agenzia

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'attuazione del comma 1 il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

   all'articolo 6:

    al comma 1, alinea, sostituire le parole: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente con le seguenti: nell'ambito delle risorse di cui al comma 2-bis;

    dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che attivano le strutture di cui al comma 1 e individuano il referente di cui al comma 2, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.
  2-ter. Le strutture di cui al comma 1 e il personale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a seguire periodicamente attività formative su tematiche di cybersecurity per sviluppare una cultura cyber, incrementare la consapevolezza e le competenze specialistiche e divulgare buone pratiche per la prevenzione e la gestione di potenziali attacchi. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute per l'attuazione del presente comma, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

   all'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis e all'articolo 6, commi 2-bis e 2-ter, il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.