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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
2.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Mancato o ritardato adeguamento a segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

  1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e in caso di segnalazioni puntuali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilità cui essi risultino potenzialmente esposti, provvedono, senza ritardo a comunicare informazioni relative alle strategie necessarie a rimediare alla vulnerabilità individuata e le relative tempistiche.
  2. La mancata o ritardata adozione degli interventi risolutivi di cui al comma 1 deve essere motivata da esigenze di natura tecnico-organizzativa, tempestivamente comunicate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo cessano con l'entrata in vigore della norma nazionale di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555, relativa alle misure per un alto livello comune di sicurezza cibernetica nell'Unione, che modifica il Regolamento (UE) n. 910/2014 e la Direttiva (UE) n. 2018/1972 e abroga la Direttiva (UE) n. 2016/1148 (Direttiva NIS 2).

ident. 2.2.2.3.