Aggiungere in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266, commi 1, 2 e 2-bis del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale, l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di intercettazioni