Aggiungere in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».
1-ter. All'articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» e le parole: «anche indirettamente determinati» sono soppresse;
b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali» fino alla fine del periodo sono soppresse.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di intercettazioni.