Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Competenza territoriale dei pubblici ministeri in materia di reati informatici)
1. Per i procedimenti penali per i reati di cui alla presente legge è competente il giudice distrettuale del luogo in cui si trova il sistema informatico.
2. Nei casi in cui si tratti di più sistemi informatici coinvolti nel reato si applica l'articolo 9, comma 3, del codice di procedura penale.