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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.01. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2024  [ apri ]
12.01. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311)

  1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle ispezioni è verificato altresì il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari»;

   b) al terzo comma, le parole: «degli stessi nonché» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari».

  Conseguentemente, alla rubrica del capo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari.