Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
r-bis) all'articolo 684 apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole: «o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 10.000»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni e dell'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000.».