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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.31. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
11.31.

  Al comma 1, lettera r) dopo il capoverso «Art. 639-ter» aggiungere il seguente:

   «Art. 639-quater. – (Casi di non punibilità) – Non è punibile chi ha commesso il fatto, nei casi previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta ai sensi dell'articolo 52 primo e secondo comma, qualora il mezzo idoneo utilizzato al fine di difendere sia quello informatico.».