Al comma 1, lettera r) dopo il capoverso «Art. 639-ter» aggiungere il seguente:
«Art. 639-quater. – (Casi di non punibilità) – Nei casi previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1, si applica l'articolo 52 primo e secondo comma, se il mezzo idoneo utilizzato per la difesa sia quello informatico.».