Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) dopo l'articolo 623-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 623-bis.1. – (Diffusione di informazioni di provenienza illecita) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque, conoscendone la provenienza illecita, diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte le informazioni acquisite mediante le condotte indicate nelle sezioni IV e V del presente capo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».