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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.19. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
11.19.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) dopo l'articolo 617-septies sono inseriti i seguenti:

   «Art. 617-octies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) – Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
   Art. 617-novies. – (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti) – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Art. 617-decies. – (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.».