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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.13. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
11.13.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo l'articolo 615-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «Art. 615-sexies. – (Diffusione di informazioni di provenienza illecita) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque, conoscendone la provenienza illecita, diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte le informazioni acquisite mediante le condotte indicate nella presente sezione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».