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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.4. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2024  [ apri ]
10.4.
(proposta di nuova formulazione)

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole da: del comitato interministeriale fino a: 4 agosto 2021, n. 109 con le seguenti: del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,

   b) aggiungere infine le seguenti parole: nonché i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza nazionali e europee.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) devono prevedere, al fine di tutelare la sicurezza nazionale, criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza nazionali o europee al fine di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersicurezza.

ident. 10.2.10.3.
10.4.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole da: del Comitato interministeriale fino a: 4 agosto 2021, n. 109 con le seguenti: del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO).

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   «d-bis) prevedono criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti alla NATO, al fine di tutelare la sicurezza nazionale e di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersicurezza.».

ident. 10.2.10.3.