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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.04. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2024  [ apri ]
10.04. (nuova formulazione)
approvato

  Nel Capo I, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15)

  1. All'articolo 16, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) apportare alla disciplina applicabile agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alla società Poste italiane Spa per l'attività del Patrimonio Bancoposta, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, per conseguire un livello elevato di resilienza operativa digitale e assicurare la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare:

    1) definendo presìdi in materia di resilienza operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2554;

    2) tenendo conto, nella definizione dei presìdi di cui al numero 1), del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari e dal Patrimonio Bancoposta;

    3) attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio nei confronti dei soggetti di cui alla presente lettera dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori di cui alla lettera b)».

  Conseguentemente, alla rubrica del capo I, dopo le parole: resilienza delle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e del settore finanziario.