Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 21 febbraio 2024, n. 15)
1. All'articolo 16, comma 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «di cui alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e)»;
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e di Poste Italiane SpA per l'attività del patrimonio Bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera e), per conseguire un livello elevato di resilienza operativa digitale e assicurare la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare: i) definendo presidi in materia di resilienza operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2554; ii) tenendo conto, nella definizione dei presidi di cui al punto i), del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari e da Bancoposta; iii) attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio nei confronti di questi soggetti dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori richiamati alla lettera b)»;