Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Esclusione di applicabilità di talune sanzioni di cui al decreto legislativo 01/08/2003 n. 259 del 2003)
1. All'articolo 57 del decreto legislativo 01/08/2003 n. 259 del 2003, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente «9-bis. I soggetti obbligati di cui al presente articolo non sono responsabili delle comunicazioni criptate nei casi in cui:
a) i servizi di comunicazione sono forniti da terze parti;
b) nei casi in cui non dispongono degli strumenti per decifrare le comunicazioni criptate effettuate attraverso applicazioni o sistemi utilizzati autonomamente dall'utente;
c) nel caso in cui la tecnologia al momento disponibile non consente tecnicamente la messa in chiaro della comunicazione.»