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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.19. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
1.19.

  Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

  4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale comunica all'interessato, notificandolo all'Agenzia per l'Italia Digitale, che la reiterazione per oltre due volte nell'arco di un anno dell'inosservanza comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 e può disporre, nei sei mesi successivi all'accertamento del ritardo o dell'omissione, l'invio di ispezioni, anche al fine di verificare l'attuazione, da parte dei soggetti interessati dall'incidente, di interventi di rafforzamento della resilienza agli stessi previsti da apposite linee guida adottate dalla medesima Agenzia. Le modalità di tali ispezioni sono disciplinate con determinazione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  5. Nei casi di reiterata inosservanza per oltre due volte nell'arco di un anno dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale applica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000.