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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.100.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1693

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2025  [ apri ]
1.100.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
   Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
   Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.».

I Relatori