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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.206. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2024  [ apri ]
3.206.
approvato

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

I Relatori
3.206.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tal fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui alla presente disposizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si dà luogo a rimborso.

I Relatori