Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.