Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroghe in materia di rischi catastrofali)
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».
2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».