stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.1. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
7.1.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4-ter. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
  4-quater. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.