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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.23. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
6.23.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:

  8. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2023/2024».
  8-bis. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, alinea, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.
  8-ter. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
  8-quater. Per la procedura di cui al comma 8-ter è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 8-ter e 8-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8-sexies. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera l-bis) è abrogata.

ident. 6.21.