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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.9. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
5.9.

  Al comma 3, capoverso comma 83-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: , alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al capoverso comma 83-ter, quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

   al capoverso comma 83-ter, sostituire il sesto periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,2 milioni di euro per l'anno 2025;

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240, all'articolo 4, comma 1, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/26».
  3-ter. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
  3-quater. Sono prorogate per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
  3-quinquies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.2 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».
  3-sexies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2026».