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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.36. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
5.36.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il dirigente scolastico in servizio in una regione diversa da quella di residenza può essere assegnato, temporaneamente e a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella regione di residenza del proprio nucleo famigliare o del coniuge, subordinatamente alla sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile o vacante nominale.
  3-ter. Per la procedura di cui al comma 3-bis non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.
  3-quater. All'istituto dell'assegnazione temporanea è destinato almeno il 50 per cento del numero dei posti vacanti e disponibili nonché vacanti nominali. L'incarico conferito nella forma dell'assegnazione temporanea prevede una clausola risolutiva al venir meno del presupposto che lo ha consentito. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.