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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.08. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
4.08.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2024» e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2024»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

   c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.