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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.39. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
3.39.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 31 luglio 2024, il 31 agosto 2024, il 30 settembre 2024, il 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  12-ter. La regolarizzazione di cui al comma 12-bis si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 maggio 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
  12-quater. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
  12-quinquies. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.