Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2024 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, a condizione che i redditi prodotti in Italia non superino il limite annuo di 600.000 euro».