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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.48. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
2.48.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.