stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.5. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
18.5.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (Organismo), previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

    2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Organismo»;

    3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «All'Organismo»;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento, con cadenza biennale, delle attività svolte dall'Organismo.»;

   c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento dell'Organismo»;

   d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività.».

  2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente all'Organismo entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.