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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.23. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
18.23.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le parole: «nei confronti dei loro eredi» sono inserite le seguenti: «e in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al suddetto periodo.» sono inseriti i seguenti periodi: «Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Delle risorse del predetto Fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».