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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.65. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
13.65.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

ident. 13.66.