Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) fino a 25.000 euro, zero per cento;
b) oltre 25.000 euro, 100 per cento.
Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente:
3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.