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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.126. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
13.126.

  Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 132, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2024 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente:

  3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.