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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.14. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
12.14.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 del presente articolo, è trasferita all'Amministrazione che ha proceduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono rifiuti. Le modalità con cui il trasferimento deve essere attuato sono demandate a un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».