stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.19. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
11.19.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 73 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. È consentito alla parte, almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».