Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Compensi professionali avvocatura enti pubblici)
1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'anno precedente».