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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.90. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
1.90.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2024.
  22-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

  «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».