Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.