stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.31. in Assemblea riferita al C. 1633-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/02/2024  [ apri ]
1.31.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024».
  6-ter. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 9 maggio 1979, la spesa autorizzata con l'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e prorogata all'anno 2026.