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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.012. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2024  [ apri ]
17.012. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia)

  1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.
  2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») applicabile in funzione del settore di attività prevalente svolta del soggetto beneficiario.
  3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.