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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.08. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2024  [ apri ]
7.08. (nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 7, comma 6, aggiungere il seguente comma:

  6-bis. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi, a decorrere dalla data del 1° aprile 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. La durata dei predetti incarichi non può superare il termine del 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.