Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono aggiunte le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022»;
12-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822è inserito il seguente:
«822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale».