Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.
5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,».