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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.205. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2024  [ apri ]
3.205.
approvato

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro.»;

   b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;

   c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

   d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».

  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il Governo
3.205.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano, per l'anno 2024, un contributo pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo pari a 350 milioni di euro»;

   b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;

   c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

   d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».

  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il Governo