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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.13. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2024  [ apri ]
3.13. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 927, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»;

   b) dopo il comma 927 è inserito il seguente: «927-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso di Roma Capitale, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro dà avviso, tramite affissione all'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al comma precedente, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti ad obbligazioni contrattuali, extracontrattuali ed indennitarie assunte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale procedono con la verifica delle domande presentate e provvedono a inviare alla Gestione Commissariale specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica procedono a comunicare alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al successivo comma 930 è presentata entro e non oltre tre mesi dopo la scadenza del termine di cui al comma 927».