stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.036. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2024  [ apri ]
3.036.
approvato

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024)

  1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.

I Relatori
3.036.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della «Rottamazione-quater» al 15 marzo 2024)

  1. Il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 in scadenza il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024.

I Relatori